Obbligo di verifica della certificazione verde COVID-19 (Green pass) – D.L. 111/2021 e Protocollo di sicurezza del 14/08/21
Questa istituzione scolastica sta organizzando l’avvio del nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza, in linea con quanto stabilito dal Decreto Legge n. 111/21, il Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 e le relative Note Ministeriali.
Pertanto dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il personale scolastico dovrà possedere, e sarà tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (Green pass)
QUESTA DIRIGENZA È TENUTA A VERIFICARE IL RISPETTO DI QUESTA PRESCRIZIONE.
Si ricorda che il Green pass si ottiene:
• dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
• dopo aver completato il ciclo vaccinale;
• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021)
Il personale che non possiede il Green pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso, e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, già a partire dal primo giorno. Sarà, inoltre, stabilita una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da € 400 a € 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è’ raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono lavorare solo se hanno la certificazione dell’esonero. La categoria degli esonerati dalla vaccinazione, per quanto specificato dal Ministero dell’Istruzione, non necessitano di tamponi periodici.